Statuto

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1
E' costituita l'Associazione denominata SCHOLA CANTORUM "NICOLA VITALE".

Articolo 2
L'Associazione ha sede in Putignano (Ba) alla Via Turi, 13.

Articolo 3
L'Associazione SCHOLA CANTORUM "NICOLA VITALE" è una libera Associazione apolitica e apartitica, non avente fini di lucro.
L'Associazione si propone di attivarsi per diffondere la cultura musicale attraverso la pratica corale e strumentale; organizzare manifestazioni artistiche e/oculturali; promuovere iniziative di solidarietà.
Essa potrà dotarsi di ogni struttura operativa, anche in locazione, atta al perseguimento degli scopi sociali; potrà inoltre compiere qualsiasi operazione connessa direttamente con il perseguimento degli scopi associativi.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  • dai beni e diritti che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  • dalla tassa di iscrizione e dalle quote associative annuali; .
  • da contributi assegnati da Enti pubblici e privati;
  • dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  • dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

I proventi finanziari dell'Associazione saranno utilizzati per le esigenze di gestione dell'Associazione, per la locazione, l'acquisto, la costruzione, l'allestimento e l'alloggiamento di impianti e attrezzature e per qualsiasi altra opera o attività atta al conseguimento dei fini dell'Associazione.

Articolo 5
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi e la quota associativa annuale di iscrizione all'Associazione.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 6
L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare (1/1 - 31/12).

 

SOCI

Articolo 7
I soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Onorari e Benemeriti:
a) sono soci Fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione;
b) sono soci Ordinari coloro che si sono iscritti successivamente alla costituzione dell'Associazione;
c) sono soci Benemeriti coloro che all'atto della loro adesione effettuano versamenti all'Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo e, comunque, non inferiori a tre volte la tassa di iscrizione e la quota associativa annuale.
L'adesione alle categorie di soci dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea.
La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito al loro diritto nei confronti dell'Associazione.
Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale.

Articolo 8
Chiunque desideri diventare socio, deve rivolgere all'Associazione domanda scritta recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti.
La domanda di ammissione del minorenne deve essere presentata dal padre o da chi ne fa le veci.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Articolo 9
La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento ed in mancanza di adempimento entro 15 (quindici) giorni dall’invito del Consiglio Direttivo a provvedere, oppure di altri motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può aderire l'Arbitro di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitro stesso.

Articolo 10
I soci maggiorenni ordinari, che siano al corrente con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto al voto dopo un mese dall'iscrizione.

Articolo 11
Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme dello statuto e quelle del regolamento emanato dai competenti organi sociali, di pagare le mensilità sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie secondo le modalità previste al successivo articolo 12.

Articolo 12
Le quote sociali possono essere pagate:
a) in un'unica soluzione anticipata;
b) in dodici soluzioni mensili anticipate;
c) in due rate semestrali anticipate.
Il pagamento materiale può essere effettuato:
a) in banca a designarsi e sul conto corrente intestato all'Associazione;
b) presso la sede sociale mediante pagamento ad apposito incaricato, autorizzato a rilasciarne ricevuta.

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13
Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
  • il Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

ASSEMBLEA

Articolo 14
L'assemblea è composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, e quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Essa inoltre:

  • provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
  • delinea gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
  • delibera sull'eventuale destinazione di utili digestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, con esclusione di ogni possibile ripartizione tra i soci.

L'assemblea in seduta straordinaria viene convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo e su richiesta scritta da presentarsi al medesimo, con l’indicazione degli argomenti da trattare, redatta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, e delibera:

  • sulle modifiche del presente Statuto;
  • sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  • sulle trasformazioni sostanziali degli impianti e loro eliminazione.

Articolo 15
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti aventi diritto al voto.
La convocazione è fatta mediante lettera semplice, contenente l'indicazione del luogo- sempre nell'ambito del Comune di Putignano - del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 15 {quindici) giorni prima dell'adunanza.
In vista della convocazione il Segretario redige un elenco dei soci aventi diritto al voto e ad essere votati, con l’indicazione, per ciascuno, della data di acquisizione della qualità di socio; tali elenchi aggiornati a cura del Consiglio Direttivo vengono affissi all’Albo dell’Associazione, non meno di quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Articolo 16
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando intervengono almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto e delibera amaggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
La validità della costituzione delle assemblee è accertata da chi le presiede.

Articolo 17
Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore o dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più dì due deleghe.

Articolo 18
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci, tanto in prima che in seconda

Articolo 19­
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttiva o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, daqualsiasi altro aderente all’Associazione.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Artistico.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.­
I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica tre anni e sano rieleggibili­.
In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, allo stesso subentra di diritto il primo dei non eletti. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente che le sottopone per l'accettazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
Se il Presidente cessa dalla sua funzione per dimissioni o altro motivo, il Consiglio, convocato d'urgenza da uno dei membri, elegge il nuovo Presidente.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Articolo 21
Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  • la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  • la nomina del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Artistico, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
  • l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
  • la nomina dei soci Onorari;
  • la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, da mettere a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea che deve approvarli;
  • la nomina dei dipendenti ed impiegati dell'Associazione e la determinazione della loro retribuzione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 22
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta mediante lettera semplice, contenente l'intestazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
E' consentita la convocazione verbale da parte del Presidente in tempi più brevi, per casi urgenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

PRESIDENTE

Articolo 23
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio.
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il  Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea.

 

VICE PRESIDENTE

Articolo 24
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

 

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 25
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione, cura l’inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci e ne compila un elenco mensile da affiggere all'albo, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei soci ed all'aggiornamento del registro relativo.

 

TESORIERE

Articolo 26
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta del libro cassa. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e delle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

 

DIRETTORE ARTISTICO

Articolo 27
I requisiti per essere nominato Direttore Artistico dell'Associazione sono i seguenti:

  • possedere un diploma di Conservatorio o titoli di merito ad esso equipollenti;
  • possedere una specifica competenza strumentale e corale.

      Compito del Direttore Artistico è quello di curare gli aspetti specificatamente musicali, cioè:

  • scelta del repertorio da eseguire;
  • organizzazione delle prove;
  • contatti con altri musicisti per eventuali collaborazioni.

      Inoltre, il Direttore Artistico propone al Consiglio Direttivo in merito a:

  • organizzazione del concerti;
  • scambi culturali con altri complessi corali e/o associazioni di altre cittadine.

Per l'apprendimento dei brani musicali e per tutti gli aspetti la tecnica vocale, il Direttore Artistico è coadiuvato da musicisti, sia soci che non soci, che abbiano le necessarie competenze.

 

AVANZI DI GESTIONE

Articolo 28
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni con finalità analoghe che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

SCIOGLIMENTO

Articolo 29
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, depurato delle passività, ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 30
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Bari.

 

LEGGE APPLICABILE

Articolo 31
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.



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